Descrizione

Policy privacy per l’utilizzo del sito web dell’I.C. Acquaroni  e dei servizi connessi.

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Arricchito con riferimenti ai Considerando Aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 127 del 23 maggio 2018

Le istituzioni scolastiche, durante lo svolgimento dei loro compiti, hanno il dovere di rispettare la privacy e tutelare e proteggere i dati personali che trattano, in particolare perchè i dati afferiscono a soggetti generalmente minorenni.

Il trattamento dei dati, anche a protezione speciale, è giustificato per motivi di interesse pubblico rilevante. L’art. 2 sexies del Codice Privacy aggiornato precisa che: “I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: 
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario“.

Le scuole, quindi, sia pubbliche che private, hanno l’obbligo di informare (tramite apposita informativa) gli interessati delle caratteristiche e modalità del trattamento dei loro dati, indicando i responsabili del trattamento. Si intende che gli interessati non sono solo gli studenti, ma anche le famiglie, e gli stessi professori.
E’ altresì importante che le scuole verifichino i loro trattamenti controllando se i dati siano eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Scuole pubbliche

Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare soltanto i dati personali necessari al perseguimento delle specifiche finalità istituzionali, che sono comunque finalità di rilevante interesse pubblico, in ossequio ai principi di finalità e non eccedenza, oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Non possono essere chiesti dati non rilevanti per la finalità istituzionali. Quindi, per tali trattamenti non occorre il consenso degli studenti, la base giuridica del trattamento è, infatti, data dall’interesse pubblico.
Occorre, ovviamente, particolare cautela nel trattamento dei dati, trattandosi di dati relativi a soggetti generalmente minorenni. In alcuni casi si tratta anche di dati a trattamento speciale, cioè relativi alla salute o giudiziari. In questo caso le cautele devono essere massime e soprattutto occorre verificare se il trattamento di quei dati sia davvero necessario per il perseguimento delle finalità scolastiche.

Accesso ai dati

Per conosce le informazioni e i dati eventualmente conservati dall’istituzione scolastica, ed esercitare i diritti di rettifica e correzione, è possibile rivolgersi al titolare del trattamento, in genere lo stesso istituto scolastico. In caso di mancata risposta ci si può rivolgere al Garante oppure alla magistratura. Per quanto riguarda, invece, i singoli atti amministrativi, spetta all’istituto valutare se il richiedente ha un interesse diretto, concreto ad attuale ad ottenere l’atto in questione, in base alla legge 241 del 1990 che regola l’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.

Registro dei trattamenti

Il Miur, con nota n. 877 del 03/08/2018, ha trasmesso alle scuole uno schema di Registro delle attività di trattamento per le istituzione scolastiche, fornendo anche una Guida operativa e una nota metodologica che illustra la metodologia da applicare per la compilazione del registro. Le attività di trattamento (es. gestione iscrizioni, gestione carriera scolastica alunni, gestione personale docente…) svolte normalmente dalla scuole sono dettagliatamente descritte nella Guida.

Foto degli alunni

Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti o dei genitori.
In tale ottica la pubblicazione di foto degli alunni sui siti istituzionali o sui social afferenti alla scuola può essere considerata lecita in quanto rientra tra le attività istituzionali la realizzazioni di eventi quali recite, progetti e attività scolastiche.

La riproduzione dei dati deve però rispondere alla sola esigenza di documentazione dell’attività didattiva, in ossequio al principio di proporzionalità. Per cui le riprese degli eventi dovrebbero essere limitate a riprendere l’intero gruppo nello svolgimento dell’attività, evitendo i primi piani. Gli studenti devono essere sempre ripresi in atteggiamenti positivi o costruttivi, mai negativi.

Guida del Garante

Il Garante per la privacy ha pubblicato una esaustiva guida nel quale, oltre a chiarire la regolamentazione in materia, inserisce numerosi esempi pratici per comprendere come tutelare la privacy degli studenti.

Incarico docenti Incarico generico collaboratori scolastici Informativa fornitori informativa-DIPENDENTI INFORMATIVA-FAMIGLIE Informazioni_Famiglie Lettera di incarico al personale di segreteria M.01.4_Designazione_OOCC _Autorizzazione docenti autorizzazione C.S. autorizzazione segreteria avviso interno DPO comunicazione_rpd esito selezione interna

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